Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione
(G.U. n. 265 del 13 novembre 2012).
Articolo 1, comma 3.
“Per l’esercizio delle funzioni […] l’Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l’adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell’attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.”
Non risultano provvedimenti presi dall’ANAC nei confronti di questa amministrazione.