Mobilità studentesca internazionale

Sommario

Introduzione

Sulla base dell’esperienza maturata in questi anni e alla luce delle indicazioni ministeriali sulla mobilità studentesca (Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca internazionale individuale (nota MIUR prot. N. 843 del 10 Aprile 2013) l’Istituto “Gaetana Agnesi”  promuove, sostiene e valorizza la mobilità internazionale e le competenze trasversali acquisite dagli studenti che aderiscono a un progetto di mobilità internazionale. La scuola ritiene altresì che chi vuole parteciparvi debba possedere un solido profitto scolastico e aver dimostrato nei primi tre anni di studio l’autonomia  necessaria ad un buon recupero e a un proficuo inserimento nella classe quinta.

A garanzia di trasparenza, di coerenza e di omogeneità, adotta un protocollo relativo al reinserimento degli studenti che hanno svolto periodi di studio all’estero valido per tutti i consigli di classe. In tale regolamento sono fissate le linee guida per le prove e le discipline oggetto di integrazione al rientro dal periodo all’estero.

Le esperienze di studio compiute all’estero da alunni italiani delle scuole secondarie di II grado attraverso i soggiorni individuali sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e sono valutate, ai fini degli scrutini, sulla base della coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento (Direzione Generale degli Scambi Culturali-Div.III Prot.1108/36 e Nota Prot. 843 del 10 aprile 2013 del M.I.U.R.).

In ottemperanza alle disposizioni sul tema dell’Alternanza scuola-lavoro  ( Legge 107 del 2015, commi 33 e 43) e ai chiarimenti del 28/3/2017 ( Nota 3355, “Chiarimenti interpretativi ”), il nostro Istituto considera anche i periodi annuali o semestrali  di mobilità studentesca internazionale come Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (= PCTO) ex alternanza scuola-lavoro.  

Protocollo  per mobilità studentesca internazionale 

Si distinguono le seguenti tipologie di soggiorno all’estero:
  1. programma annuale
  1. programma semestrale
  1. programma trimestrale

Studio all’estero per un anno

L’ordinamento della scuola italiana prevede la possibilità di frequentare un anno di studio all’estero senza conseguenze sulla promozione alla classe successiva. Si ritiene che il periodo più appropriato per un anno di studio all’estero sia il penultimo del corso degli studi.
Prima della partenza
Gli studenti che intendono candidarsi per un anno all’estero sono invitati a chiedere preventivamente il parere dei rispettivi consigli di classe che, tramite il coordinatore, possono esprimere anche una valutazione di merito incentivandoli ad aderire oppure scoraggiando, per esempio, gli studenti che, dal curricolo degli anni precedenti oppure già nella prima valutazione intermedia della classe terza, risultano particolarmente deboli nel profitto. Entro la fine del terzo anno lo studente deve dare comunicazione scritta alla segreteria e al consiglio di classe compilando l’apposito modulo ( allegato 1) e consegnando una copia in segreteria e una copia al coordinatore del consiglio di classe. Lo studente deve anche sottoscrivere, insieme ai genitori, il patto educativo (allegato 2) che si impegna a stringere con la scuola. Copia dei due allegati deve  essere consegnata al docente referente di classe e in segreteria.
Durante l’anno all’estero
Il consiglio di classe, in sede di definizione del Piano di Lavoro  individua un docente di riferimento (Tutor) che lo supporta durante l’esperienza, acquisendo dall’alunno informazioni relative  ai piani e ai programmi di studio scelti e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera. Il docente tutor tiene  periodici contatti con lo studente durante il periodo di permanenza all’estero, esercitando una funzione di collegamento tra lo studente e il consiglio di classe  e di aggiornamento delle informazioni ed infine coordina  il rientro nella scuola italiana. Durante l’anno all’estero lo studente costruisce un portfolio con  documenti, compiti, esercitazioni prodotti all’estero che poi esibirà al Cdc durante i colloqui di riammissione. Tutti i docenti della classe sono comunque tenuti a comunicare autonomamente allo studente i contenuti minimi sui quali verterà il colloquio di riammissione  di settembre.
Al rientro in Italia
Al termine del periodo di studi all’estero, che non può avere durata superiore ad un anno scolastico e che in ogni caso si deve concludere prima dell’inizio del nuovo anno scolastico in Italia, il Consiglio di Classe acquisisce dallo studente l’attestato di frequenza ufficiale con elencate le discipline seguite  con relativa valutazione (pagella), i programmi delle materie seguite all’estero e  altra documentazione utile ai fini del reinserimento (scheda compilata dalla scuola all’estero per dell’attribuzione delle ore di alternanza scuola/lavoro, eventuali certificazioni linguistiche, certificazione di attività svolte durante il soggiorno all’estero ecc.). Tale documentazione deve pervenire a scuola entro la fine di luglio. I colloqui di riammissione integrativi orali  vertono sugli argomenti disciplinari  preventivamente concordati con gli studenti e sulla descrizione dell’esperienza.Tali colloqui si svolgono  in concomitanza con le prove di settembre per il giudizio sospeso. In sede di scrutinio,  il Consiglio di classe prende in  esame l’esito degli studi compiuti presso la scuola straniera, le valutazione dell’anno scolastico precedente e  ill colloquio di riammissione e quindi  delibera l’ammissione dello studente  alla classe quinta , attribuendo una valutazione che determina il punteggio di credito formativo, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

Studio all’estero per un trimestre / semestre 

Per gli studenti che intendono frequentare un semestre o un trimestre all’estero saranno applicate le stesse modalità e tempistiche degli studenti che frequentano l’intero anno all’estero per quanto riguarda contratto formativo e portfolio delle attività . Al rientro dal periodo di studio all’estero lo studente consegna la documentazione necessaria  per la valutazione  compilata dai docenti della scuola estera. Per gli studenti che frequentano all’estero  il primo trimestre,  il reinserimento avviene in modo flessibile, anche in base alla data di rientro. Il Consiglio di Classe valuta i programmi svolti e le relative valutazioni e definisce con lo studente un programma di reinserimento. Se lo studente frequenta all’estero il pentamestre, si applicano le medesime modalità degli studenti che frequentano l’intero anno scolastico all’estero. Per l’attribuzione del credito, il c.d.c. valuterà i risultati del trimestre e  le valutazioni della scuola ospitante per le discipline comuni. Per assicurare coerenza tra i diversi consigli di classe si fissano alcuni criteri comuni per l’individuazione di eventuali discipline da integrare: 
  • Lo studente non ammesso alla classe quarta non può partecipare all’anno di studio oppure, se vi partecipa, dovrà ripetere la classe terza al rientro
  • Lo studente con giudizio sospeso al termine della terza dovrà partire dopo aver sostenuto le prove d’esame.
  • E’ naturalmente impossibile che ci possa essere coincidenza tra le discipline del quarto anno dell’Istituto Agnesi e le discipline frequentate all’estero. Per quelle non frequentate l’integrazione dovrà riguardare soprattutto le competenze e solo i contenuti ritenuti indispensabili per affrontare quelli del quinto anno.
  • Non c’è coincidenza tra recupero di alcuni argomenti e colloquio integrativo a settembre durante il quale lo studente rientrato dall’estero riferirà della sua esperienza all’estero. E’ consigliabile una integrazione da effettuarsi durante i primi mesi del successivo anno.  In ogni caso vengono escluse prove integrative .
  • E’ esclusa la possibilità della non ammissione alla classe quinta
  • Per non creare disparità tra i diversi consigli di classe, i dipartimenti definiscono un programma standard per eventuali discipline da integrare.
  • Se la valutazione dello  studio di alcune parti essenziali delle discipline non studiate in quarta viene differito nel corso dei primi mesi della classe quinta, la verifica della padronanza dei contenuti di argomenti di quarta non può dar luogo a valutazioni da imputare al quinto anno. La valutazione finale di ammissione o non ammissione all’esame di stato dovrà basarsi esclusivamente su argomenti trattati nel corso del quinto anno da parte dell’intera classe.
  • L’assegnazione del credito: il consiglio di classe terrà presente la valutazione dello studente al termine del terzo anno e il giudizio riportato nella scuola frequentata all’estero. Il consiglio potrà quindi confermare il punteggio già assegnato in terza oppure aumentare il punteggio riconoscendo il valore del credito formativo maturato. Anche la relazione su quanto svolto all’estero e la documentazione raccolta (vedi portfolio) contribuiscono alla valutazione complessiva dell’esperienza in vista del miglioramento del punteggio del credito.

Modulistica

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